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Pubblicato: Lunedì, 06 Febbraio 2017 17:27
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FESTIVITA’
Retribuzione dovuta anche se c’è rifiuto di lavorare in giorno festivo
Il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva, non può esimere il datore di lavoro dal corrispondere la retribuzione.
Nonostante in base al CCNL il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21209/2016 ha sancito il principio per cui la retribuzione è dovuta anche in mancanza di prestazione lavorativa.
Nel caso di specie un’impresa del settore metallurgico aveva precettato a lavoro un gruppo di operai nel corso della festività dell’8 dicembre, ma quest’ultimi si erano rifiutati di prestare servizio decidendo di osservare il giorno di riposo.
Alla luce di tale rifiuto, il datore di lavoro aveva deciso di trattenere in busta paga la retribuzione relativa alla festività dell’8 dicembre non lavorata sostenendo che i lavoratori avevano tenuto una condotta in contrasto con il CCNL secondo cui "nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo".
Pertanto i lavoratori hanno presentato ricorso, chiedendo il pagamento della retribuzione spettante per la festività, e la loro domanda dopo essere stata accolta in Tribunale è stata confermata anche in Appello. Affermando che il mancato pagamento della retribuzione fosse legittimo, in quanto i lavoratori si erano indebitamente rifiutati di prestare servizio in palese contrasto con quanto previsto dal contratto collettivo, la società ha deciso di agire dinanzi alla Corte di Cassazione. Che, respingendo le motivazioni del datore di lavoro, ha precisato che il diritto del dipendente di astenersi dall'attività lavorativa in presenza di determinate festività, discende direttamente dalla legge (più precisamente dall’art. 2 della legge 260/1949 così come modificato dalla legge n. 90/1954) e ha carattere generale, ragion per cui il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione da una disposizione, eventualmente anche di segno contrario, della contrattazione collettiva. Eventualmente, secondo la Corte, il datore di lavoro avrebbe potuto applicare delle sanzioni disciplinari, ma sicuramente non poteva decurtare la busta paga dei lavoratori della retribuzione relativa alla giornata interessata.
Per la Cassazione dunque, essendo la retribuzione della giornata festiva espressamente prevista da una norma di legge, i lavoratori hanno diritto al relativo trattamento economico anche in caso di rifiuto ad adempiere ad un ordine di servizio. Pertanto, anche se il contratto collettivo prevede che il rifiuto del dipendente di prestare la propria attività lavorativa in giorno festivo deve essere accompagnato da un giustificato motivo, in ogni caso il datore di lavoro non può omettere il versamento della retribuzione.