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Pubblicato: Lunedì, 16 Gennaio 2017 14:27
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Part-time verticale
I periodi non lavorati vanno calcolati ai fini della pensione
Ai fini dell’anzianità contributiva, un anno di lavoro part-time verticale, vale come quello full time.
E’ il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22936 del 2016.
Nel caso in esame, un lavoratore in regime di part-time verticale ciclico, ovvero quel tipo di contratto a part-time, che alterna un mese di lavoro pieno ad un mese di non lavoro, ha impugnato la sentenza di secondo grado con cui la Corte d’Appello aveva accolto le regioni dell’Inps ritenendo che, nel caso di un contratto part time di tipo verticale ciclico, durante i mesi di assenza di lavoro non dovrebbe decorrere l’anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione. La Corte di Cassazione, ha ribaltato il giudizio di appello e ha dato ragione al lavoratore, invocando il principio di non discriminazione garantito a tutti i lavoratori atipici (part- time, a chiamata, a termine), secondo il quale, il dipendente part- time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei colleghi a tempo pieno. Al riguardo, la Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 giugno 2010 che ha ribadito come l’anzianità contributiva dei part-time, ai fini della pensione, debba essere calcolata come se il dipendente avesse lavorato a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati.