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Pubblicato: Lunedì, 14 Novembre 2016 13:52
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INFORTUNI
Infortunio in itinere in bicicletta: non conta solo la distanza ma anche il rispetto dell’ambiente
Per la sussistenza di un infortunio in itinere, vale a dire un incidente che avvenga durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, il legittimo utilizzo della bicicletta va valutato non soltanto in base al criterio della distanza. Bisogna infatti tenere conto anche degli standard comportamentali esistenti nella società civile, fra cui la tendenza presente nell’ordinamento ad incentivare l’uso di tale mezzo di trasporto per i positivi effetti ambientali che esso comporta.
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7313/2016.
Nel caso in esame, un lavoratore aveva chiesto all'Inail il riconoscimento di un infortunio per essere stato colpito da un motociclo mentre, al termine del turno di lavoro, si stava recando a casa in bicicletta.
Il Tribunale ordinario aveva ritenuto che la distanza casa-lavoro da coprire fosse troppo ampia per andare a piedi, considerate anche le esigenze legate all’esistenza in famiglia di una persona anziana da assistere e, al tempo stesso, non abbastanza lontana per l'uso del mezzo pubblico. Al contrario, la Corte di Appello aveva invece sostenuto che la necessità di ricorrere al mezzo privato (somministrare un'iniezione alla suocera), non fosse stata adeguatamente provata dal lavoratore. Inoltre, secondo la Corte, il percorso di soli cinquecento metri, benché non coperto da mezzi pubblici, non necessitava dell'uso del mezzo private, potendo essere coperto a piedi nel giro di pochi minuti.
Il lavoratore si è, pertanto, rivolto alla Corte di Cassazione che ne ha accolto il ricorso.
Al riguardo la Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha precisato che in materia di infortunio in itinere l’assicurazione comprende anche l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, allorchè imposto da particolari esigenze nell’ambito delle quali assumono notevole rilievo i luoghi in cui la personalità dell’individuo si realizza in rapporto con la comunità familiare. Secondo la Cassazione tale definizione della fattispecie dell’infortunio in itinere va senz’altro condivisa perché maggiormente rispettosa dei principi sanciti dalla Costituzione relativi alla ragionevolezza e alla protezione dei lavoratori in caso d’infortunio (art. 3 e 38 Cost.). Inoltre la Corte, nel pronunciarsi a favore del lavoratore ha tenuto conto del recente Collegato Ambiente (Legge 221/2015), il quale integra la materia dell'infortunio in itinere chiarendo che l'uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato per i positivi riflessi ambientali.