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Pubblicato: Mercoledì, 09 Marzo 2016 12:11
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Cassazione
Tempo non rilevante esclude il licenziamento per uso personale del pc
E’ legittimo il licenziamento di un dipendente che utilizza, per scopi personali, la casella di posta elettronica e la navigazione in internet se non ha sottratto al lavoro una quantità di tempo rilevante?
A quanto pare no e a stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22353/2015, depositata il 2 novembre 2015.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto eccessiva questa misura intimata ad un dipendente responsabile di tali azioni durante l’orario di lavoro, confermando le decisioni espresse in precedenza prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello. La sentenza ha definito prive di fondatezza le motivazioni presentate dall’azienda a difesa della sua decisione di allontanare il lavoratore.
La Cassazione ha esaminato l’esito della Consulenza tecnica d’Ufficio che non è riuscita a provare con certezza i tempi di permanenza nel web del dipendente, quindi ha escluso la particolare gravità del comportamento addebitato al lavoratore sotto il profilo della sussistenza della giusta causa.
Nel caso di specie, non risulta efficacemente provato dalla Consulenza, specifica la Corte, che l’utilizzo per fini personali della navigazione internet e dell’uso della posta elettronica abbia determinato una effettiva sottrazione di tempo all’attività lavorativa, né blocchi o danni per l’attività produttiva.
Bisogna soltanto stabilire come i Giudici del Palazzaccio quantificano “il tempo non rilevante” che ha “salvato” il lavoratore dall’uso personale della mail e di internet.