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Pubblicato: Venerdì, 05 Giugno 2015 12:48
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GIURISPRUDENZA
Tfr per la Cig in deroga: chi paga?
Una sentenza del tribunale di Brindisi colma il vuoto normativo
di Eleonora Tomba
Durante il periodo di sospensione del lavoro per cassa integrazione in deroga a chi compete il pagamento del Tfr maturato? Al datore di lavoro o all’Inps? Non esiste una norma di legge che chiarisca la questione, ma il Tribunale di Brindisi è recentemente intervenuto (sentenza n. 805/2015) per colmare questa lacuna.
Prima di affrontare il quesito, facciamo un passo indietro: il lavoratore in cig in deroga che non venga riassunto, matura il Tfr durante il periodo di sospensione? Secondo il giudice del lavoro di Brindisi sì, dal momento che l’art. 2120 del Codice Civile prevede l’accantonamento del Tfr anche “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale”.
Partendo da tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto che il diritto del lavoratore al trattamento in queste situazioni non possa gravare sull’azienda, per evitare che per i datori di lavoro in crisi ci siano oneri più pesanti di quelli previsti per l’accesso agli strumenti non in deroga.
Posto che anche al lavoratore in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga spetta il Tfr come se avesse svolto il normale orario di lavoro, nel caso in cui il lavoratore al termine del periodo di sospensione venga rioccupato, il trattamento resta a carico del datore di lavoro. Viceversa, se il lavoratore viene licenziato al termine della cassa, l’onere del versamento del Tfr graverà sull’Inps.